Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: criteri premiali

In relazione all’art. 47 c. 2 L.108/2021 e relative linee guida, si chiede se l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono, … come ulteriori requisiti premiali dell’offerta.. criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” implichi che gli appalti PNRR-PNC, di qualsivoglia natura (lavori, forniture, servizi) e importo, debbano necessariamente essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’interpretazione letterale introdurrebbe un ulteriore obbligo di utilizzo del criterio dell’OEPV per i soli appalti PNRR-PNC, aggiuntivo rispetto alla previsione dell’art. 95 c. 3 del Codice e derogatorio rispetto ai limiti di importo e tipologia di appalto sanciti nella stessa ai fini della sua applicabilità.
Ritenere sussistente un obbligo di ricorso all’aggiudicazione con il criterio OEPV per tutti gli appalti PNRR-PNC, indipendentemente dall’importo e dalle caratteristiche dell’appalto (ad es. forniture, appalti sotto soglia di lavori pubblici), rischierebbe inoltre di vanificare gli sforzi di accelerazione e semplificazione del Legislatore.
In senso contrario depone l’utilizzo dell’espressione “ulteriori requisiti premiali” che implica l’esistenza di altri criteri tecnici di valutazione ovvero l’aver scelto l’utilizzo del criterio dell’OEPV.
Si chiede pertanto di confermare:
1. Se sia valida l’interpretazione per la quale l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono,…come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” sia da intendersi nel senso che l’inserimento di tali criteri premianti sia obbligatorio solo se il criterio di aggiudicazione dell’appalto sia – per legge o per scelta della Stazione Appaltante - quello OEPV, come già avviene per i CAM ai sensi dell’art. 34 del Codice;
2. se resti pertanto impregiudicata, al sussistere delle condizioni di legge, la possibilità per la Stazione Appaltante di utilizzare il criterio del prezzo più basso anche per appalti PNRR PNC

Si chiede un parere relativamente alla legittimità di utilizzare, nell’ambito di un affidamento di lavori con Procedura aperta di cui all’art. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 mediante offerta economicamente più vantaggiosa, come elemento di valutazione (tra gli altri) la sponsorizzazione di almeno un evento organizzato dall’Amministrazione comunale e connesso alla valorizzazione dell’edificio oggetto d’intervento. Nell’ambito dell’offerta tecnica verrà richiesta la descrizione dell’evento e delle attività che l’operatore economico intende mettere in atto. Mentre nell’offerta economica verrà richiesto di indicare l’importo stimato per l’espletazione delle attività di sponsorizzazione. In questo modo viene garantita la separatezza tra offerta tecnica ed economica e la segretezza dell’offerta economica sino alla conclusione della valutazione dell’offerta tecnica da parte di commissione all’uopo nominata. Si chiede, pertanto, un parere in merito all'utilizzabilità della sponsorizzazione, che sembra riferita ad un apposito e specifico contratto (art. 19 del D.Lgs. 50/2016) quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.